Nella guida del 27 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che restano valide le regole che consentono di predisporre la c.d. fattura differite entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, nel rispetto delle disposizioni previste dall’art.21 c.4 lett. a) del DPR 633/72. Da un punto di vista operativo, questa disposizione può consentire all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere allo SDI la fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di rilasciare al cliente – al momento dell’operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta.
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