In questo caso le modalità sono diverse da quelle previste per il Sistema di interscambio, quindi, come previsto dal provvedimento del 30 aprile 2018, tale fattura si considera non emessa, con conseguenti sanzioni (art. 6 DLgs. 471/1997) a carico del fornitore e con l’impossibilità di detrazione dell’IVA a carico del cliente.
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