Una proroga che riporta all’ordine del giorno la valutazione sull’utilità della conservazione delle fatture elettroniche sino al momento in cui esse saranno memorizzate e consultabili presso il sito dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, col provvedimento del 28 febbraio 2021 numero 56618, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente prorogato il termine per l’adesione alla consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche nel cosiddetto periodo transitorio sino al 30 giugno 2021: fino a quella data le fatture transitate dal Sistema di Interscambio resteranno memorizzate.
A proposito di scadenze ricordiamo inoltre che il 10 marzo è stato fissato il termine per la conservazione delle fatture elettroniche 2019: considerando la necessità di dover caricare tutte le fatture, per molti la data rappresenta un fronte critico.
La proroga al 30 giugno 2021 del termine per aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche dovrebbe dare un pò di respiro a chi non ha ancora provveduto ad organizzare il servizio di conservazione delle fatture elettroniche, considerato che sin quando le fatture resteranno memorizzate presso l’Agenzia delle Entrate potrebbe essere ritenuto applicabile il comma 6-bis dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 127/2015 così recita:
“Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate…. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.
Considerato che la norma è in vigore sin dal primo gennaio 2018, ci chiediamo perché il provvedimento di attuazione della citata norma non sia stato ancora emanato. Così come ci chiediamo se, in assenza delle disposizioni attuative, le norme possano ritenersi applicabili o meno. Al riguardo non si può fare a meno di non considerare che ritenere inapplicabile la norma in attesa dei provvedimenti direttoriali equivarrebbe ad attribuire al Direttore dell’Agenzia delle Entrate la discrezionalità di stabilire non solo “quando”, ma anche “se” emanare provvedimenti che il legislatore ha posto a suo carico, attribuendogli così – oltre che le eventuali responsabilità in caso di inerzia – anche la decisione se rendere o meno applicabile una norma, e ciò è in evidente contrasto con i basilari principi del nostro diritto.