
Non tutti hanno l’obbligo di emettere la fattura elettronica b2b, vi sono infatti alcuni soggetti esclusi da questo adempimento.
Sono esclusi dall’obbligo dell’emissione della fatturazione elettronica:
- i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio di cui all’art. 27 co.1 e 2 del DL 98/2011;
- i soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 -89 della L. 190/2014;
- gli agricoltori in regime speciale (articolo 34, comma 6 del Dpr 633/72)
- tutte le imprese per le operazioni di cessioni di beni e prestazione e servizi rese nei confronti dei non residenti (comunitari ed extra comunitari);
Bisogna ricordare che questi soggetti pur essendo esclusi dall’emissione in formato elettronico, dovranno comunque adoperarsi per la ricezione delle fatture di acquisto.
Fattura elettronica, soggetti esclusi: cosa fare
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 disciplina come comportarsi con chi applica il regime di vantaggio ed il regime forfettario, ovvero inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un soggetto passivo che rientra:
- nel cosiddetto “regime di vantaggio”,
- ovvero un soggetto passivo che applica il regime forfettario
- ovvero un produttore agricolo.
In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore un duplicato informatico di cui alla lettera a).
Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.
In questo caso si deve stabilire se ricevere la fattura elettronica tramite la propria Pec o utilizzare dei canali telematici, oppure delegare un soggetto terzo per la ricezione.
La propria scelta dovrà essere comunicata al fornitore e bisognerà indicare tale scelta anche nel proprio cassetto fiscale. Per fare questa operazione basterà accedere nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, andare nella sezione per la fattura elettronica e registrare il proprio indirizzo telematico.
