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Obbligo della fatturazione PA

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Le disposizioni della legge finanziaria 2008 prevedono che, al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.

A livello normativo, quindi, tutte le Pubbliche amministrazioni che devono ricevere fatture dalle società non potranno più riceverle in forma cartacea e quindi non potranno pagarle ma potranno farlo unicamente se la fattura viene trasmessa in formato elettronico secondo lo standard previsto dalla Fatrturazione PA.

I fornitori delle amministrazioni pubbliche dovranno quindi emettere fatture esclusivamente in modalità di fatturazione elettronica.

La FatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72, ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio.

Caratteriustiche della fatturazione PA:

  • il contenuto è rappresentato in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA. Questo formato è l' unico accettato dal Sistema di Interscambio;
  • l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura;
  • la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.


Caratteristiche della fattura elettronica

Autenticità dell'origine: comprovazione dell'identità del fornitore o del prestatore o dell'emittente della fattura e della riferibilità della fattura allo stesso attraverso:

  •     riferimento temporale in fase di emissione (data e ora di emissione);
  •     la firma digitale apposta dall'emittente che garantisce la provenienza della fattura;
  •     sistemi di trasmissione EDI (Electronic Data Interchange, che assicurano gli stessi requisiti suddetti).


Integrità del contenuto: immodificato dall'emissione alla conservazione delle fatture. Ad esempio usando XML, PDF.

Leggibilità del documento: il documento deve poter essere letto e consultato nel tempo, a prescindere dal formato originale con cui è stato emesso e conservato.

I Requisiti devono essere assicurati dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura. Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare i tre requisiti.

Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario (art. 21, comma 1, d.p.r. n. 633 del 1973).

La fattura informatizzata utilizzando il metalinguaggio di descrizione dei dati XML (eXtensible Markup Language), diventa da semplice "documento fiscale" ad un vero e proprio "oggetto software fiscale".

Obbligo della Fatturazione PA

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