Dal 1° gennaio 2023, la soglia per accedere alla modalità di versamento unitaria dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è salita da 250 a 5.000 euro.
L’ultima novità porta la data del 26 ottobre 2023: l’Agenzia delle Entrate ha infatti pubblicato la nuova guida per l’integrazione del bollo sulle fatture elettroniche, in cui precisa anche l’utilizzo dei codici identificativi da utilizzare nel modello F24 per i pagamenti che slittano al 30 settembre e al 30 novembre.
Imposta di bollo su fatture elettroniche: quando si applica
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, disponendo
modalità e termini di versamento e determinando l’obbligo di riportare una specifica annotazione sui documenti soggetti a tale imposta.
L’imposta di bollo si applica, in linea generale, a tutte le fatture di importo superiore a 77,47 euro che non siano soggette ad IVA. Per essere più precisi, sono soggette all’imposta di bollo tutti i documenti che rispettano i seguenti requisiti, specificati dall’Agenzia delle Entrate:
- la somma degli importi è superiore a 77,47 euro;
- il campo "Natura" riporta uni dei seguenti codici: N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva), N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva), N4 (operazioni esenti Iva);
- non riportano l’indicazione dell’esenzione al pagamento dell’imposta di bollo (NB1, NB2 o NB3).
Sono soggette al pagamento del bollo, per esempio, le fatture elettroniche emesse da titolari di Partita IVA forfettaria. Esistono però delle eccezioni.
Imposta di bollo: quali fatture sono escluse dall’obbligo?
Secondo le indicazioni riportate nell’ultima guida dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata al 30 ottobre 2023, sono escluse dall’obbligo di versamento dell’imposta di bollo le fatture elettroniche del tipo:
- TD16 integrazione fattura reverse charge interno;
- TD17 integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
- TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, del Dpr n. 633/1972
- TD28 acquisti da San Marino con Iva (fattura cartacea)
Sono inoltre escluse le fatture elettroniche che riportano, nel campo “Regime Fiscale”, uno dei seguenti codici:
- RF05 vendita sali e tabacchi;
- RF06 commercio di fiammiferi;
- RF07 editoria;
- RF08 gestione servizi di telefonia pubblica;
- RF09 rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
- RF10 intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr n. 640/1972
- RF11 agenzie viaggi e turismo
In ultimo, vanno escluse anche le fatture elettroniche emesse verso operatori stranieri che riportano nel campo “Codice Destinatario” il valore XXXXXXX.
Pagamento imposta di bollo fatture elettroniche: le nuove indicazioni
L’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse deve essere versato dal contribuente mediante presentazione del modello F24.
Tale pagamento va eseguito alla fine di ogni trimestre, e più nello specifico:
- entro il 31 maggio per le e-fatture emesse nel I trimestre, cioè fino al 31 marzo;
- entro il 30 settembre per le fatture elettroniche emesse nel II trimestre e per quelle del I trimestre, ma solo nel caso in cui il valore complessivo dell’importo dovuto sia inferiore a 5.000 euro;
- entro il 30 novembre: per le fatture del III trimestre e per quelle del I e II trimestre (se il valore dovuto per i due trimestri non supera i 5.000 euro);
- entro il 28 febbraio dell’anno successivo, per le fatture del IV trimestre.
La novità più evidente riguarda proprio la soglia massima che permette di eseguire il pagamento in maniera cumulativa, che passa da 250 a 5.000 euro. Il DM 4 dicembre 2020 ha inoltre previsto che l’Agenzia delle Entrate mettesse a disposizione dei contribuenti una procedura per verificare telematicamente la propria situazione.
È importante tenere a mente che per determinare a quale trimestre faccia riferimento una data fattura elettronica non viene presa in considerazione la data di emissione del documento, bensì quella indicata come data di consegna nella ricevuta della trasmissione al SdI.
Consultazione e modifica delle fatture soggette a imposta di bollo
All’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” è possibile consultare e modificare le fatture elettroniche emesse: i documenti vengono resi disponibili entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre, e sono divisi in due Elenchi.
Nell’Elenco A sono riportate tutte le fatture non modificabili, cioè quelle soggette a imposta di bollo e complete dell’apposita indicazione (la dicitura SI che va inserita nel campo “Bollo Virtuale”). L’Elenco B invece permette di consultare e modificare tutte le fatture emesse nel trimestre precedente per le quali l’imposta risulta dovuta ma che non riportano l’indicazione dell’assolvimento del bollo .
Nel dettaglio dell’Elenco B sono riportate tutte le fatture senza indicazione di bollo, complete di data e indicazione dell’integrazione da corrispondere. In tal modo, i soggetti IVA possono facilmente confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia delle Entrate e procedere con il versamento, oppure eliminarle dal prospetto di integrazione fornendo le motivazioni in sede di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente può anche aggiungere gli estremi di eventuali fatture da assoggettare al pagamento del bollo ma che non risultano in nessuno dei due elenchi.
Imposta di bollo: come modificare le fatture dell’Elenco B
Gli elenchi messi a disposizione nell’area privata “Fatture e Corrispettivi” sono accessibili sia dal soggetto IVA sia dagli intermediari incaricati.
Le modifiche alle fatture dell’Elenco B possono essere eseguite:
- in maniera puntuale, selezionando le singole fatture da correggere nel prospetto elaborato dall’Agenzia delle Entrate;
- in modalità “massiva”, quando si gestisce un gran numero di fatture: scaricando un file .XML contenente gli estremi delle fatture dell’Elenco B e caricando un nuovo .XML con tutte le modifiche e integrazioni. In questo caso, l’Agenzia elabora il file caricato dall’utente e comunica l’esito delle verifiche eseguite.
L’elenco può essere modificato anche più volte, purché entro il termine previsto. In ogni caso, le modifiche possono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (per le fatture del II trimestre il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre)
Come pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere pagata tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, semplicemente indicando l’IBAN su cui addebitare l’importo dovuto, oppure tramite Modello F24 (sempre in modalità telematica).
Per il pagamento tramite F24, i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 2521: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre;
- 2522: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre;
- 2523: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre;
- 2524: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre;
- 2525: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni;
- 2526: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.
Come specificato nell’ultima guida dell’Agenzia, i codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta, quindi 2521 oppure 2522.